CODICE ETICO dell'O.E.A.S.

CAPO I – Definizioni e Principi generali


Art. 1 – Definizioni

a) Assistito: la persona maggiorenne con disabilità che beneficia dell’intervento, ovvero un individuo che, a causa di menomazione di natura fisica o psichica, incontra comprovata difficoltà ad attivare funzionalmente comportamenti sessuali (come, ad esempio, l’autoerotismo) o comunque a sviluppare compiutamente la propria sfera sessuale-relazionale;

b) Caregiver: altro operatore, diverso dall’O.E.A.S., che assiste la persona disabile;

c) Committente: la persona, legata da rapporto di parentela con l’assistito o comunque suo tutore, curatore o amministratore di sostegno, che prende contatto con l’O.E.A.S. e che sostiene il costo del suo intervento;

d) Incontro: la singola sessione dell’O.E.A.S. con l’assistito;

e) Indipendenza dell’O.E.A.S.: la situazione di autosufficienza economica indipendenti dallo svolgimento della professione di O.E.A.S. e le condizioni personali rappresentate al momento della candidatura per l’ammissione al corso O.E.A.S. finalizzate a effettuare la valutazione di maturità affettiva necessaria per svolgere la professione di O.E.A.S.;

f) Intervento: l’insieme degli incontri con l’assistito che compongono il percorso educativo svolto dell’O.E.A.S. a beneficio dell’assistito;

g) O.E.A.S.: l’Operatore all’emotività, all’affettività e alla sessualità per persone con disabilità, una persona maggiorenne che ha concluso il percorso formativo presso il Comitato promotore per la realizzazione ed il sostegno di iniziative popolari per l’assistenza sessuale e risulta iscritta presso l’Osservatorio Nazionale sull’Assistenza Sessuale e nell’elenco degli O.E.A.S. pubblicato sul sito www.lovegiver.it.;

h) Richiesta di intervento: il formulario predisposto nel Protocollo di intervento dell’O.E.A.S. per l’assistito e per il committente;

i) Tutor: esperto psico-sessuologo iscritto a un elenco di professionisti formati e selezionati dal Comitato promotore per la realizzazione ed il sostegno di iniziative popolari per l’assistenza sessuale;

l) Valigetta dell’O.E.A.S.: l’insieme degli strumenti e del materiale utile allo svolgimento dell’Intervento, impiegato nel suo svolgimento secondo spiegato nel corso di formazione e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10 e 12.

Art. 2 – Ambito applicativo e violazioni del Codice etico e del Protocollo di intervento

L’O.E.A.S. è tenuto a conoscere il Codice Etico dell’O.E.A.S. e il Protocollo di intervento dell’O.E.A.S. nel dettaglio, l’ignoranza delle regole ivi contenute non ha alcuna efficacia scusante.

Le stesse regole si applicano anche nel caso di prestazioni effettuate, in tutto o in parte, a distanza o con qualunque mezzo elettronico e/o telematico.

L’inosservanza di quanto stabilito nel presente Codice e nel Protocollo di intervento dell’O.E.A.S. comporta la revoca del riconoscimento della qualifica di O.E.A.S. ottenuta a conclusione del corso di formazione promosso dal Comitato promotore per la realizzazione ed il sostegno di iniziative popolari per l’assistenza sessuale, nonché la cancellazione del nominativo del responsabile dall’elenco degli O.E.A.S. riconosciuti, pubblicato sul sito www.lovegiver.it.

Art. 3 – Principi fondamentali dell’Intervento O.E.A.S.

L’O.E.A.S. conforma il proprio Intervento al rispetto del Protocollo di Intervento e lo orienta al benessere psicofisico dell’assistito, nel rispetto della dignità della persona, della famiglia e della stessa collettività, promuovendo una professione tesa a favorire l’autonomia della persona disabile in ambito affettivo e sessuale.

L’intervento dell’O.E.A.S. deve essere improntato ai principi di empatia emozionale e di personalizzazione teorico-pratica dell’Intervento sul singolo assistito, valutando la possibile reazione emotiva dell’assistito all’innamoramento, evitando il fraintendimento e le false illusioni, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 10.

L’O.E.A.S. non svolge il proprio Intervento quale primaria fonte di sostentamento, ma determina la propria remunerazione – secondo quanto stabilito dall’art. 16 – quale mera garanzia della propria professionalità.

Art. 4 – Riservatezza

Le informazioni personali relative all’assistito e al committente, apprese dall’O.E.A.S. nello svolgimento dell’Intervento, sono confidenziali e non possono essere comunicate al di fuori del rapporto professionale, a meno che ciò non sia strettamente necessario per la riuscita dell’Intervento (ad esempio in sede di supervisione con il Tutor).

Art. 5 – Comunicazione

L’O.E.A.S. ha l’obbligo di adottare un linguaggio corretto, chiaro e confacente alla sensibilità delle tematiche trattate, anche al di fuori del rapporto professionale con l’assistito.

CAPO II – Rapporti con l’assistito

Art. 6 – Richiesta di Intervento

L’O.E.A.S. non può erogare la propria prestazione se non in forza di una Richiesta di Intervento redatta secondo i formulari previsti dal Protocollo di intervento O.E.A.S. e debitamente sottoscritte dall’assistito, ovvero, laddove necessario, dal suo tutore legale o di chi ne fa le veci.

Al momento della sottoscrizione della Richiesta di Intervento, l’O.E.A.S. deve verificare, con l’ausilio di un professionista qualificato, l’eventuale capacità cognitiva dell’assistito.

Art. 7 – Modalità dell’Intervento

L’intervento non può superare i dodici incontri.

L’intervento si suddivide nelle tre fasi di Accoglienza, Ascolto e Contatto, il cui contenuto è disciplinato dal Protocollo di Intervento O.E.A.S.

L’ordine delle fasi, così come scandito al comma precedente e nel Protocollo, non può essere modificato.

A ciascuna fase dovrà essere dedicato almeno un incontro.

La durata del singolo incontro e il numero di incontri per ogni fase sono variabili, salve le seguenti eccezioni:

la fase dell’Accoglienza non può superare i due incontri, i quali non possono superare le tre ore;

la fase dell’Ascolto non può superare i tre incontri, i quali non possono superare le tre ore;

la fase del Contatto non può superare i sette incontri, la cui durata non può essere inferiore ai trenta minuti né superiore a un’ora.

Art. 8 – Modalità dell’incontro

L’O.E.A.S. concorda l’incontro insieme all’assistito, al committente e, laddove necessario, insieme agli altri Caregiver coinvolti nell’intervento (ad es. psicologi, assistenti sociali, infermieri).

Gli incontri possono avvenire direttamente nell’abitazione dell’assistito, all’interno delle strutture che ospitano le persone con disabilità, ma anche presso lo studio dell’O.E.A.S. Nella scelta del luogo dell’incontro l’O.E.A.S. garantisce la sicurezza e la privacy dell’assistito.

Gli incontri non possono prevedere rapporti sessuali di tipo penetrativo, né di tipo orale con l’assistito.

È consentita la pratica della masturbazione dell’assistito, sempre ferma la previa valutazione del reale beneficio di tipo educativo per l’assistito secondo quanto previsto dall’art. 12 e fermo quanto previsto dall’art. 9.

La modifica o la cancellazione dell’incontro, da parte dell’O.E.A.S. o dell’assistito, dovrà essere segnalata con almeno un giorno di anticipo.

Art. 9 – Coinvolgimento emotivo ed erotico-eccitatorio dell’O.E.A.S.

All’O.E.A.S. non è consentito il coinvolgimento affettivo nei confronti dell’assistito: l’O.E.A.S. che s’innamora dell’utente ha l’obbligo di interrompere l’Intervento e la relazione professionale, non è preclusa una successiva relazione sentimentale e sessuale.

All’O.E.A.S. non è consentito sviluppare un interesse di tipo erotico-eccitatorio personale durante l’intervento.

Qualora l’O.E.A.S. riconoscesse una qualche forma di eccitazione, ha l’obbligo di comunicarlo senza indugio al proprio Tutor e comunque in sede di supervisione, nonché l’obbligo di interrompere l’Intervento e il rapporto professionale con l’assistito, utilizzando le modalità più consone al caso.


Art. 10 – Materiale e strumenti utilizzati nell’Intervento e Valigetta dell’O.E.A.S.

Tutto il materiale – anche audio e video – utilizzato nell’Intervento deve sempre essere concordato con l’assistito e previamente concordato con il Tutor, al fine di valutarne l’utilità educativa.

L’acquisto degli strumenti necessari all’intervento può essere effettuato da parte dell’O.E.A.S., il quale può dotarsi di una Valigetta dell’O.E.A.S.

Tutti i materiali e gli strumenti utilizzati nell’Intervento devono essere di ottima qualità e l’assistito deve essere informato relativamente alle condizioni di preservazione della sicurezza e dell’igiene del materiale prima del suo utilizzo.

Art. 11 – Igiene personale e abbigliamento

L’O.E.A.S. rispetta rigorosamente le regole di base dell’igiene personale, compresa la pulizia degli abiti e si assicura che l’assistito le rispetti a sua volta.

Qualora fossero presenti difficoltà dell’utente (indigenza) è obbligo dell’O.E.A.S. intervenire e fornire strumenti e accortezze igieniche adeguate alla prosecuzione in sicurezza dell’intervento.

L’O.E.A.S. non può indossare indumenti provocanti e sessualmente allusivi.

Art. 12 – Rapporti con il Tutor e supervisione

L’O.E.A.S. dovrà regolarmente essere affiancato da un Tutor, sottoponendosi a supervisioni periodiche.

La supervisione è obbligatoria e gratuita durante la fase della formazione, per la durata del corso.

La supervisione è obbligatoria per la durata di un anno a partire dalla conclusione del corso di formazione.

Per la durata della supervisione obbligatoria, l’O.E.A.S. si obbliga a comunicare al Tutor, in sede di supervisione, qualsiasi variazione rilevante della propria situazione di Indipendenza.

La supervisione è facoltativa dopo la scadenza del termine di un anno a partire dalla conclusione del corso di formazione.

Art. 13 – Rapporti con altri professionisti nell’interesse dell’assistito

L’O.E.A.S. s’impegna a sostenere la cooperazione con altri professionisti della salute e i sanitari coinvolti nella tutela psico-fisica della persona con disabilità, adottando comportamenti leali e collaborativi.

Laddove necessario, l’O.E.A.S. imposta l’Intervento coordinandosi in equipe, avendo cura di rappresentare all’assistito e al committente la necessità di essere assistito da altri Caregiver durante gli incontri al fine di sostenere il benessere affettivo e sessuale dell’assistito.

L’O.E.A.S. non può intervenire in ambito sanitario, gli sono quindi precluse valutazioni in merito a diagnosi cliniche, referti medici forniti dagli assistiti o dai committenti.

CAPO III – Rapporti con la committenza e modalità di esercizio della professione di O.E.A.S.

Art. 14 – Forma giuridica

L’O.E.A.S. può esercitare la professione con i seguenti inquadramenti:

  1. Libera professione (partita IVA).
  2. Collaborazione con Enti, Cooperative, Strutture private che si occupano di disabilità.

art. 15 – Collaborazione

L’O.E.A.S. può essere coinvolto dalle strutture pubbliche o private che si occupano di disabilità per promuovere i progetti di educazione affettiva e sessuale rivolti agli utenti, alle famiglie e agli operatori.

Art. 16 – Retribuzione

L’O.E.A.S. deve informare anticipatamente l’assistito e il committente del costo dell’intervento e dei singoli incontri.

Il pagamento può essere elargito tramite transazione elettronica o contante.

Il compenso dell’O.E.A.S. deve assestarsi fra i € 50,00 e gli € 80,00 per incontro.

L’O.E.A.S. può prevedere anche un rimborso spese per i tragitti necessari a raggiungere il luogo stabilito per l’incontro con la persona disabile.

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Scritto dal dottor Fabrizio Quattrini

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